Corso Antincendio Milano » Antincendio » Scia Antincendio, cos’è ? Prevenzione Incendi
Antincendio

Scia Antincendio, cos’è ? Prevenzione Incendi

scia antincendio
[Total: 1 Average: 5]

Nel primo giorno di Agosto 2011 è entrato in vigore il decreto del presidente della Repubblica numero 151, concernente il regolamento inerente la prevenzione degli incendi in Italia.
Con il nuovo regolamento di questo decreto, subentra l’obbligo di una “SCIA antincendio” prima dell’inizio della nuova attività, con una sostanziale differenza rispetto alle procedure necessarie con il vecchio decreto ministeriale del 16 Febbraio 1982; ora soltanto per alcune tipologie di impieghi è vincolante la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco.

Al corso antincendio milano verranno spiegati tutti questi concetti in maniera approfondita.

L’acronimo SCIA significa “segnalazione certificata di attività” come definito nella legge numero 122 del 2010; con l’avvento di questa legge, in merito alla DIA (dichiarazione di inizio attività), è stata rinnovata la disciplina della prevenzione incendi.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sostanzialmente avvengono due cose: la documentazione richiesta al riguardo è stata notevolmente snellita; si è optato per utilizzare il principio di proporzionalità in merito alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’immobile.

Per principio di proporzionalità si intende che gli assolvimenti amministrativi, previsti di volta in volta, sono stati diversificati tenendo conto della difficoltà del rischio che si verifichino incendi (si considerano diversi fattori, come: settore e ambito in cui opera l’impresa; grandezza dell’azienda; qualità dei materiali impiegati; grado di effettiva necessità di tutela per l’incolumità pubblica, etc…).

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state quindi divise in tre categorie:

1) Categoria A, concernente attività a basso rischio di incendio, le quali sono caratterizzate da un basso livello di complessità e definite da norme tecniche di riferimento. Per dare inizio ad attività di questo genere, tramite il SUAP (lo sportello unico per le attività produttive) o il comando dei VVF (mediante procedura on-line), è sufficiente presentare una SCIA commerciale con allegati il progetto e la certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle norme vigenti in merito di sicurezza antincendio (i progetti devono essere presentati in triplice copia per tutte le categorie).
Al momento stesso della presentazione della SCIA antincendio, il titolare dell’attività ottiene la ricevuta che costituisce titolo autorizzativo a procedere. Nei sessanta giorni successivi i VVF effettuano dei controlli (a campione o per categoria di attività). Nel caso in cui, in questo lasso di tempo, venisse accertata una carenza nei requisiti richiesti per procedere, verrebbe disposta la sospensione dell’esercizio;

2) Categoria B, che riguarda l’insieme di imprese contraddistinte da rischio incendio medio. Nel momento in cui si presenta il progetto, la procedura per avviare questo tipo di attività contempla la richiesta preventiva di conformità dei vigili del fuoco. Da questo momento fino a 30 giorni, il titolare dell’attività può ricevere la richiesta di integrazioni al progetto; entro i 60 giorni dalla presentazione del progetto, il comando dei vigili del fuoco sancisce l’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Nell’ipotesi in cui si riceva parere positivo, è poi possibile presentare la SCIA antincendio con le modalità descritte per la categoria A (ovviamente anche in questo caso, nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, esiste la possibilità di subire i controlli a campione da parte dei vigili del fuoco);

3) Categoria C, inerente l’insieme di attività ad alto rischio e con un’alta complessità tecnico-gestionale. Anche in questo frangente, come per la categoria B, è necessario richiedere un “parere preventivo di conformità” del progetto alle normative antincendio. Nell’arco dei seguenti 30 giorni, i vigili del fuoco possono richiedere la produzione e presentazione di elaborati integrativi al progetto e, in fine, entro i 60 giorni viene rilasciata l’eventuale conformità del progetto stesso. A questo punto l’iter concernente la SCIA antincendio per questa categoria è uguale a quello delle altre due, con l’unica differenza che i controlli da parte dei vigili del fuoco, durante i lavori, diventano sistematici. Se, in seguito ai controlli, si accerta che l’impresa è in regola con la norma antincendio, il titolare dell’impresa riceve dai vigili del fuoco il CPI (certificato prevenzione incendi).

Grazie alla notevole semplificazione burocratica derivante dal D.P.R. n. 151/2011 il numero delle imprese soggette a controlli di prevenzione incendi è considerevolmente diminuito. Tale semplificazione ha inciso anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio, in quanto la richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione con la quale si attesta che non ci siano variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che dovrà essere mandata ogni 5 anni al comando dei vigili del fuoco, quasi per tutte le categorie.

In fine con questo decreto viene introdotta una novità: il NOF (nulla osta di fattibilità). Il NOF consiste in un parere di massima rilasciato con riguardo ad aspetti rilevanti della prevenzione incendi.

In seguito all’entrata in vigore del DPR n. 151/2011, allo scopo di semplificare ulteriormente le norme di prevenzione incendi, fu avviato alla fine del 2013, presso la direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del dipartimento dei vigli del fuoco, un nuovo quadro normativo che culminerà con il decreto del 3 Agosto 2015. Tale decreto è stato pensato con l’intento di perseguire e realizzare diversi risultati:

  • Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
  • Semplificare la normativa di prevenzione incendi;
  • Adottare regole meno prescrittive, in favore di regole maggiormente prestazionali;
  • Individuare regole sostenibili, proporzionate al reale rischio, che garantiscano al tempo stesso un pari livello di sicurezza;
  • Fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di misure antincendio;
  • Aumentare la flessibilità e la possibilità di scelte tra varie soluzioni;
  • Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
  • Al D.M. 3 Agosto 2015 (approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 139 dell’8 Marzo 2006) si aggiungono negli anni successivi i seguenti decreti ministeriali:
  • DM 8 Agosto 2016 concernente norme tecniche di prevenzione incendi per le attività d’ufficio;
  • DM 9 Agosto 2016 inerente norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere;
  • DM 21 Febbraio 2017 riguardo norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa;
  • DM 7 Agosto 2017 che concerne norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche;
  • DM 23 Novembre 2018 norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista vendita ed espansione di beni, con superficie lorda superiore a 400 metri quadri, comprensiva di servizi, depositi e spazi coperti.

Anche l’UNI (ente italiano di normazione), con la UNI 10779 (che sostituisce la vecchia edizione del 2007) e con la UNI 9494-3, ha contribuito a chiarificare e standardizzare alcune situazioni in merito alle norme antincendio, nello specifico nell’ambito della “z attiva contro gli incendi” tramite gli impianti antincendi adeguati.

La tabella (reperibile on-line) concerne le seguenti principali norme UNI in materia di antincendio, raggruppabili in 11 macrogruppi:

  • Progettazione per la resistenza all’incendio ed al fuoco;
  • Resistenza al fuoco di porte e finestre;
  • Classificazione di reazione al fuoco;
  • Mezzi mobili: estintori antincendio e coperte antincendio;
  • Impianti fissi manuali di spegnimento idrici
  • Impianti fissi automatici di spegnimento idrici – Sprinkler;
  • Impianti fissi di spegnimento a schiuma;
  • Impianti fissi di spegnimento a gas;
  • Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio;
  • Evacuatori di fumo e calore;
  • Dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.

(Ovviamente leggendo le varie norme raggruppate al’interno di questi undici macrogruppi della tabella diramata dall’ente, si evince immediatamente che alcune norme possano ritenersi superate; questo avviene non tanto per ciò che concerne aspetti di progettazione, bensì per quanto riguarda la descrizione dei materiali descritti, in quanto la tecnologia è soggetta a continui aggiornamenti e migliorie).

La UNI 10779 concerne i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchiature di erogazione antincendio.

La UNI 9494-3 riguarda il controllo iniziale e la manutenzione (sorveglianza e controllo periodico dell’impianto) dei sistemi di evacuazione di fumo e calore.

E’ possibile reperire tutte le informazioni inerenti la modulistica di prevenzione antincendio sul sito del corpo nazionale dei vigili del fuoco (è possibile anche reperire on-line banche dati per la sicurezza antincendio, con novità in materia aggiornate in tempo reale) al seguente URL: https://www.vigilfuoco.it