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Registro Antincendio Obbligatorio uni 9994-1

Registro controlli periodici
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Chiunque sia titolare di un esercizio rivolto al pubblico ha l’obbligo, per la tutela dei propri lavoratori e della clientela o unità immobiliari vicine nonché per la tutela dell’ambiente, di avvalersi di tutta l’attrezzatura necessaria per affrontare eventuali incendi che possano causarsi nello svolgimento delle mansioni per cause imputabili al lavoro o esterne come eventi fortuiti ad esempio calamita naturali.
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Deve, pertanto, controllare, vigilare ed istruire il personale sulle misure antincendio basilari.
Tuttavia, non è ben chiaro, quali siano gli esercizi e gli enti soggetti alla detenzione, addirittura, di un registro antincendio, ecco, perché è , importante, individuare la normativa di riferimento.

Registro antincendio obbligatorio uni 9994-1

A seguito della riforma apportata al “Testo Unico sulla Prevenzione Incendi” sono variate anche le indicazioni sulla compilazione del registro antincendio obbligatorio uni 9994-1, imponendo la tenuta di un registro antincendio doc e registro antincendio con excel .
Lesgislamente parlando il registro prevenzione incendi è entrato in vigore con il “Decreto del Presidente della Repubblica n.37 del 1998” per, poi, essere soggetto ad abrogazione tramite il “D.P.R. n.151 del 2011”.

In base alla normativa del 1998 tutte le attività private o pubbliche, indicate dalla legge come soggetti subordinati alle norme sulla prevenzione incendi, avevano l’onere di vigilare e fare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutta l’attrezzatura e i sistemi adibiti in caso di incendio, occupandosi di formare il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio.

Tutte queste attività di controllo e vigilanza dovevano essere iscritte nel registro prevenzione incendi con l’indicazione degli aggiornamenti periodici.

Con il D.P.R n.151 del 2001 si verifica un mutamento, l’obbligo di annotazione e tenuta di un registro cade su tutti coloro che sono soggetti alla disciplina relativa al “Decreto in materia di sicurezza e salute sul lavoro n.81 del 2008”.

Tuttavia, va fatta una precisazione, in questa nuova normativa, dove per esclusione si individuano i soggetti obbligati alla detenzione di un registro, si è creduto che fosse stata effettuata un’abrogazione del registro antincendio perché inteso come un’attività ripetitiva in virtù della presenza di un registro manutenzione, in realtà non è così leggendo bene il Decreto si evince la nomenclatura di registro attrezzature antincendio.

Con la UNI 994-1 si innova, dunque, la normativa del 2003 la “UNI 9994:2003”.
In conclusione, in base alla nuova disciplina UNI 9994-1 circa la compilazione di un registro antincendio obbligatorio e la sua detenzione all’interno dell’azienda, sonosubordinati a tale obbligo tutti gli esercizi commerciali che per legge devono essere muniti di attrezzature antincendio come estintori e sono soggetti al controllo dei vigili del fuoco.
In merito al contenuto del Registro è assolutamente necessario annotare il tipo di attrezzature in possesso, lo stato di efficienza delle stesse, eventuali manutenzioni e lo stato dei controlli, allegando di volta in volta i documenti rilasciati da chi si è preoccupato dei controlli e della manutenzione ordinaria o straordinaria.

Vanno altresì sottoscritte tutte le attività volte all’educazione del personale in materia di antincendio e la periodicità dei corsi.

Oltre a trascrivere il registro, l’attività ha l’obbligo di conservare lo stesso al fine di garantire la consultazione da parte degli organi competenti, ecco perché è assolutamente indispensabile redigerlo in via elettronica conservando archiviando i file tramite doc ed excel.

Importante in una politica aziendale antincendio è tener presente le procedure della raccomandata cer 671, in materia di “smaltimento dei rifiuti” in merito a rifiuti di natura ignifuga.
In ogni attività è nominato un resposanbile per la prevenzione degli incendi, che si occupa di supervisionare sulla corretta manutenzione e disposizione delle attrezzature antincendio.

Registro controlli periodici

Registro antincendio obbligatorio uni 9994-1La normativa UNI 994-1 del 2013 impone a colui che è nominato responsabile della prevenzione degli incendi di eseguire delle prove e predisporre manutenzione ordinaria sulle attrezzature antincendio, riportando i risultati nel registro controlli antincendio.

I controlli sono effettuati da un soggetto interno all’azienda coadiuvato da un esperto esterno e vanno effettuati per verificare lo stato di buona efficienza degli impianti e strutture adibiti in caso di incendio come i “rilevatori di fumo o gas, pulsanti di allarme, maniglioni antipanico, estintori, idranti, porte di sicurezza, scale di emergenza, luci di emergenza ecc..”.

La periodicità seppur ha delle indicazioni temporali fisse e comunque subordinata alla diligenza e alla supervisione di colui che è nominato addetto alla sorveglianza, il quale fa le dovute valutazioni in merito ai rischi di un probabile incendio.

Ogni attività di controllo va accuratamente trascritta all’interno del registro controlli antincendio.

La cadenza dei controlli è in genere semestrale, con variazioni in merito alle apparecchiature in possesso, lo scopo è prevenire un’eventuale incendio al fine di tutelare la salute dei lavoratori e l’integrità degli ambienti.
Le verifiche vanno effettuati con strumenti precedentemente controllati e tarati affinché le informazioni ottenute sino certe e presentino un margine di errore pari allo zero.

Ogni controllo va registrato e certificato e tutte queste certificazioni vanno allegate nel registro controlli antincendio UNI 9994-1.

Nel momento in cui dai controlli periodici emergano anomalie, le stesse vanno subito eliminate e sostituite con apparecchiatura nuova, questa operazione va naturalmente trascritta con l’eventaule allegato in cui si certifica l’acquisto o la sostituzione, ad esempio di un nuovo rilevatore del fumo o gas.

Nel frangente della sostituzione sulle apparecchiature non funzionanti è d’obbligo affiggere un cartello in cui si attesta lo stato non funzionante degli stessi, e se necessario chiudere l’attività finché non sia di nuovo a norma con gli obblighi di prevenzione in caso di incendio.

Registro estintori e manutenzione estintori

La normativa di cui all’UNI 9994-1 impone che i controlli sugli estintori siano effettuati con una cadenza variabile a seconda della tipologia di estintore, questo comporta che i registri vadano aggiornati dopo ogni verifica e manutenzione effettuata, indicando eventuali sostituzioni ed allegando le certificazione tecniche che testimoniano l’efficienza o inefficienza degli stessi.

Gli estintori non sono tutti uguali, pertanto, le verifiche si diversificano, a seconda della tipologia, ad esempio per gli estintori “pressurizzati a pressione permanente” è d’obbligo verificare il livello della pressione servendosi di attrezzatura appropriata, altresì in caso di estintori a “biossido di carbonio” andrà controllato il livello di gas in esso presente.

Bisogna accertarsi che gli estintori oltre che carichi possano essere utilizzati e non siano danneggiati, al fine di evitare che gli stessi non funzionino nel momento del bisogno, pertanto, laddove si verificano anomalie è necessario sostituire gli stessi ed apporre il cartello ” fuori servizio”.

Nel registro deve essere allegato il certificato di produzione degli estintori, in quanto tramite lo stesso è possibile reperire tutte le info necessarie per la manutenzione e il funzionamento dello stesso.

I controlli possono essere ordinari e per lo più hano lo scopo di a caricare e collaudare gli estintori, o comportare una manutenzione straordinaria.

Quanto alla periodicità dei controlli la legge impone che se gli estintori hanno una composizione a “polvere” la revisione deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di “36” mesi mentre il collaudo a “144” mesi.

Altresì per gli estintori a gas si legifera una revisione a “60” mesi e un collaudo a “120” mesi.

Infine, per gli estintori ad acqua la tempistica varia a seconda che la struttura dell’estintore sia fatta di acciaio al carbonio e in tal caso la revisione va fatta ogni “24” mesi e il collaudo “72” mesi, viceversa se i contenitore dell’estintore sia stato realizzato con lega di alluminio o con la versione inox dell’acciaio, la revisione ha cadenza ogni “48”mesi e il collaudo ogni “144”.

Ogni verifica deve essere certificata, e deve risultare dal registro prevenzione incendi che non si siano verificate o osservate perdite o compromissioni alla struttura dell’estintore.
Ad ogni modo a seguito di ogni controllo periodico si sostituisce la valvola erogatrice presente sull’estintore.

Nel caso in cui le operazioni di manutenzione ordinaria risultino rilevarsi insufficiente devono predisporsi le procedure di manutenzione straordinaria con la sostituzione di parti dell’estintore o addirittura dell’intero estintore.

Tutte operazione che l’addetto alla supervisione del registro estintori e manutenzione deve segnalare sullo stesso allegando la certificazione rilasciata dal tecnico operante.

Gli estintori considerati non a norma, e pertanto, fuori servizio devono essere elencati e contrassegnati con la scritta “fuori servizio”.

Vengono classificati come “fuori servizio” tutti gli estintori che presentino delle anomalie nelle struttura, ad esempio ammaccature sulla bombola in cui è presente la polvere, gas o acqua, oppure che risultino essere corrosi o avere danni sulla parte adibita per l’erogazione in caso di incendio.

Altresì sono da considerarsi e classificabili come “fuori servizio” gli estintori che non siano dotati di apposito libretto di istruzioni o abbiano superato i 18 anni di detenzione.