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La volontà di ridurre al minimo pericoli e rischi di incendio, con gravi conseguenze su persone ed ambiente, ha spronato l’amministrazione ad innovare ed organizzare in modo appropriato la disciplina di prevenzione fuochi. Tale impegno non si sostanzia nella realizzazione di un unico documento, bensì in un complesso quadro normativo, articolato nel variegato ambito di riferimento.
Tuttavia l’attuale disciplina antincendio è stata indirizzata in modo incisivo dal DM 20/12/12, ossia il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012.Il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°3 del 4 Gennaio 2013 ed è entrato in vigore il 4 Aprile 2013. Vieni a scoprire il nostro Corso Antincendio Milano.
Considerata la particolare complessità della materia ed il suo sensibile ambito di operatività, è indispensabile colmare qualsivoglia perplessità in merito alla disciplina in questione. Per tale ragione dedicheremo particolare riguardo alle principali innovazioni introdotte dal DM 20/12/12. Nello specifico, il decreto ha individuato due figure professionali di riguardo, ossia: il Professionista Antincendio ed il Tecnico Abilitato.
In generale il Decreto sancisce che gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore dello stesso debbano essere rigorosamente aderenti alle normative antincendio applicate da Enti nazionali, sovranazionali ed internazionali operanti nel settore della prevenzione dei fuochi. Proprio in merito a tale obbligo vengono create due figure professionali di rilievo nel settore antincendio. Prima di descrivere le due professionalità, è idoneo delineare la loro collocazione operativa. Nello specifico, se un impianto è certificato con riferimento a normative internazionali (UNI, ISO etc), la documentazione di collaudo e messa in opera deve essere validata da un Professionista Antincendio. Invece, se la normativa di riferimento è sovranazionale, ossia CE, l’impianto potrà essere certificato da un Tecnico Abilitato.
Delineati genericamente gli ambiti operativi di tali professionisti, appare chiaro esplicitare quale sia la differenza sostanziale e formativa tra le due figure. Nello specifico, il Tecnico Abilitato è un professionista, iscritto ad uno specifico albo professionale, che esercita le competenze specifiche acquisite nel suo percorso formativo. In pratica, un professionista abilitato come geometra, architetto o ingegnere.
Il Professionista Antincendio, invece, è un professionista che opera sempre nell’ambito delle proprie competenze (geometra, architetto, etc.) che, oltre ad appartenere ad uno specifico albo, è iscritto in uno speciale elenco redatto dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n°. 139 (08/03/2006).
In definitiva, il Professionista Antincendio è un Tecnico Abilitato che ha sostenuto un esame, a seguito di uno specifico corso, che ne certifica una particolare competenza nella prevenzione dei fuochi. Quindi, indipendentemente dall’albo originario di iscrizione, un Professionista Antincendio ha maggiori competenze di un Tecnico Abilitato. In pratica, un geometra che ha superato l’esame disciplinato dal Decreto Legislativo n°. 139 (08/03/2006) ha maggiori competenze di un ingegnere non in possesso di tale certificazione.
L’abilitazione di un Professionista Antincendi è, quindi, frutto di un corso di formazione con relativo esame di competenze acquisite. I presupposti per tale corso di studi sono il possesso di una Laurea (anche triennale) e l’iscrizione ad un albo professionale. I corsi sono mutuati all’interno di percorsi di formazione universitaria o da centri specializzati nel settore antincendio ed abilitati a ciò con apposito Decreto Ministeriale.
Ministero dell’interno Elenco Professionisti Abilitati Antincendio
Le materie e gli argomenti dei corsi di base sono pianificati e resi vincolanti, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in cooperazione con i Consigli Nazionali degli albi professionali interessati a tale iter formativo. I principali professionisti coinvolti in tale procedura sono:
- ingegneri
- architetti
- chimici
- agronomi
- dottori forestali
- geometri
- periti industriali
- agrotecnici
- periti agrari.
L’intero corso è articolato in 13 diversi moduli formativi che trattano le seguenti macro aree: normative di riferimento, dinamiche incendi, tecnologia impianti, analisi del rischio, tecnologia dei materiali, verifica impianti, prevenzione, gestione sicurezza, sul lavoro, progettazione ambito civile ed industriale. In aggiunta, la Circolare 25/05/2012 del Ministero dell’Interno sancisce che la formazione del Professionista Antincendio richiede un minimo di 120 ore di insegnamento.
L’insieme di tutti i moduli, che tra l’altro prevedono obbligatorietà di frequenza, condurranno l’aspirante professionista all’esame finale.
Da sottolineare, che il DM 20/12/12, ha contribuito ad edificare un polo di formazione che vede impegnati, tanto il privato che il pubblico. Difatti il Ministero dell’Interno ed, in particolar modo, i Vigili del Fuoco sono impegnati non solo nel controllo delle procedure, bensì partecipano attivamente alla formazione di tali professionisti. In pratica, il contributo degli Enti Pubblici tende a formare e garantire una standardizzazione tale da ottimizzare la prevenzione e la gestione degli eventi di pericolo connessi agli incendi.
I Professionisti Antincendio abilitati sono raccolti in apposito elenco disciplinato dal Ministero dell’Interno, ma curato custodito ed aggiornato dal dipartimento dei Vigili del Fuoco. Al fine di garantire trasparenza e libero accesso ai cittadini, l’accesso alle banche dati è garantito da apposita pagina web (https://www.vigilfuoco.it/aspx/ricProfessionisti.aspx).
Requisiti e Competenze
La pagina si presenta semplice nella consultazione e garantisce la ricerca del professionista abilitato, mediante l’inserimento di alcuni dati che sono: nome, cognome, professione e provincia ordine/collegio. Alla stessa stregua dei requisiti di abilitazione è stata posta in essere una serie di regole che, qualora non rispettate, comporterebbero la sospensione dell’abilitazione e la rimozione dall’elenco dei Professionisti Antincendio.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) con apposita circolare ha definito i requisiti per permanere all’interno della lista del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in qualità di Professionisti Antincendio. La regola principale per mantenere l’abilitazione alla professione è l’aggiornamento minimo nel quinquennio di esercizio. Le ore minime di aggiornamento richieste sono 40. In sostanza, i professionisti che hanno soddisfatto tale numero di ore nei 5 anni di esercizio, possono operare nel settore antincendio per ulteriori 5 anni. Chi, invece, non ha provveduto a soddisfare tale requisito è penalizzato con la cancellazione dall’elenco del Ministero dell’Interno. Per coloro che ricadono in tale ipotesi è prescritta la nullità di tutte le certificazioni degli impianti redatte oltre il limite del quinquennio di riferimento.
Tale procedura ha un elevato valore di prevenzione incendi ed è rivolto ad aggiornare il professionista circa le innovazioni legislative e tutte le novità tecnologiche attinenti ai materiali ed alle procedure di progettazione e posa degli impianti. Appare necessario, a tal proposito, specificare altri obblighi imposti dal DM 20/12/12 che possono essere riassunti genericamente come punto fermo dell’attività di un Professionista Antincendi. In sostanza è stato reso obbligatorio l’utilizzo, fin dall’entrata in vigore del decreto, di ricorrere a materiali certificati CE per la messa in opera di qualsiasi impianto sia per poggetti civili che industriali.
Tale disposto tende a garantire il massimo standard di sicurezza degli impianti mediante il ricorso a congegni e materiali che rispettano le regole della CE. Tale precetto, tra l’altro, limita l’immissione sul mercato Europeo di materiali provenienti da poli produttivi extraeuropei che non tengono in considerazione i basilari principi di prevenzione dei rischi fuoco. Se per tutti gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto non sono stati riscontrati problemi di sorta, non può dirsi lo stesso per gli impianti realizzati in tempi anteriori, che comunque necessitavano, e tuttora necessitano, un adeguamento sostanziale alla nuova normativa.
Per gli impianti preesistenti alla normativa, un eventuale ampliamento o modifica superiore al 50%, comporta l’applicazione di una serie di adeguamenti che possono essere certificati solo da un Professionista Antincendi.
Nello specifico, il Professionista Antincendi deve:
- sottoscrivere l’intera documentazione tecnica del progetto realizzato da un tecnico abilitato;
opportunamente controfirmare tutte le modifiche, anche le minime, avvenute durante la realizzazione/modernizzazione dell’impianto, al fine di garantire la puntuale adesione al quadro - normativo vigente;
Controllare e validare il rispetto delle prescrizioni attinenti al controllo dei fumi in adesione a quanto disposto dai regolamenti UNI 9494-1 e UNI9494-2.
I conclusione, possiamo asserire che l’attuale disciplina antincendio propone l’Ordinamento Italiano all’avanguardia, tanto sulla sicurezza antincendio, quanto sulla prevenzione e valutazione dei rischi da fuoco.