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La nuova regola tecnica verticale in materia di prevenzione degli incendi in riferimento alle attività commerciali è ormai pronto al debutto. L’applicazione della bozza, ultimata dal Dipartimento dei vigili del fuoco, trova terreno fertile in tutte le strutture, la cui superficie complessiva va oltre ai 400 metri quadri.
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Occorre precisare che le regola tecniche verticali, che presenteremo in maniera più approfondita a breve, verranno inglobate all’interno del Codice di Prevenzione degli Incendi.
Prima, però, toccherà alla Commissione Europea rilasciare il parere in materia. Nello specifico, l’Organo Esecutivo dell’Unione Europea sarà chiamato in causa per verificare che queste regole non ostacolino la libera circolazione delle merci e, al tempo stesso, non riducano il livello di concorrenza.
Regola tecnica prevenzione incendi
Quando si parla di regole tecniche verticali in materia di prevenzione degli incendi si fa riferimento a delle norme che danno indicazioni aggiuntive rispetto a quelle delineate all’interno del codice di riferimento. Nel momento in cui si registra l’applicazione delle regole tecniche verticali per la prevenzione degli incendi, vuol dire che il Codice di prevenzione degli incendi viene applicato con successo, dato che le norme ne sono parte integrante. Il loro scopo primario consiste nel dare, di fatto, ad ogni attività precise linee guida e gli approfondimenti necessari rispetto a quanto già indicato all’interno del Codice.
Che differenze si registrano tra le regole tecniche verticali e quelle orizzontali? Le prime vengono impiegate per definire i parametri di natura progettuale ed operativa, valevoli per un diverso numero di attività. Le seconde invece hanno come scopo l’uniformazione di vari aspetti relativi alla progettazione antincendio.
Regola tecnica verticale per le attività commerciali
Per ciò che concerne le attività commerciali, ai sensi di quanto indica la regola tecnica verticale, occorre tenere conto delle dimensioni, espresse in metri quadrati, e del numero dei piani dell’edificio.
Nell’operazione in questione, si considera la superficie complessiva, vale a dire le aree adibite per la vendita, quelle destinate ai servizi, gli spazi comuni e i depositi. Ergo, tutto ciò che risulta funzionale con l’attività commerciale.
Vengono estromesse dal conteggio le autorimesse e i locali di pubblico spettacolo. Tenendo conto delle dimensioni, le misure di sicurezza di cui si avvarranno uffici ed attività commerciali cambieranno.
In linea di massima, a partire da 1.500 metri quadri, la normativa apparirà maggiormente rigida per il semplice fatto che bisognerà tenere conto delle aree di rischio e delle eventuali aree dove sono presenti i piani interrati o dove vengono ultimate lavorazioni alquanto pericolose e la ricarica dei muletti.
Altro parametro fondamentale in rapporto al regolamento prevenzione incendi per le attività commerciali è quello del controllo su come reagiscono i materiali a contatto con il fuoco.
Obiettivo è valutare il livello di resistenza e di mettere nero su bianco tutto ciò che occorre per programmare con successo la fuga dei lavoratori in caso di incendio. Ne consegue che il numero dei piani e la superficie del posto di lavoro ricopriranno un ruolo determinante in tal senso. Ogni ufficio dovrà infine avere i sistemi di controllo degli incendi, optando per un determinato numero di estintori in relazione agli effetti indirizzati agli utente presenti all’interno della struttura. Anche i sistemi di allarme ed il rilevatore dei fumi costituiranno due aspetti essenziali in materia di sicurezza dell’intero impianto tecnologico.
Il certificato di prevenzione incendi è sostanzialmente un documento volto ad attestare il pieno rispetto della normativa, in materia di prevenzione incendi. Con questo documento, la struttura di riferimento dimostra di possedere tutti i requisiti necessari alla sicurezza antincendio. Chi rilascia il suddetto documento? I vigili del fuoco. E quanto dura la validità del suddetto certificato? 5 anni? Dopodiché, occorre rinnovarlo.
Quali attività sono soggette al suddetto certificato?
La lista completa delle attività sottoponibili al controllo di prevenzione incendi è indicato nell’Allegato 1 del DPR 151/2011. La regola tecnica verticale riferita alle attività commerciali è destinata ad essere parte integrante del Codice di prevenzione degli incendi che trova nella progettazione e nella realizzazione delle attività industriali e produttive il suo campo di applicazione: i depositi di combustibili, i centri informatici deputati ad elaborare e ad archiviare i dati, i cementifici, i depositi di prodotti in gomma, metallo e plastica, le officine meccaniche, gli stabilimenti dove si lavorano alimenti, cartone, i mobilifici e le attività che hanno nell’abbigliamento il loro core business sono di certo interessati alla normativa anti-incendio. Sono invece estromessi dal regolamento hotel, ospedali ed edifici abitativi.
Regola tecnica verticale per gli uffici
L’applicazione della regola tecnica verticale per gli uffici entra in vigore nel momento in cui si supera il numero di 300 persone. Poche le prescrizioni: partendo da quanto indicato dalla tegola tecnica orizzontale del codice, è fondamentale considerare la tutela della vita delle persone, la salvaguardia dei beni ed il rispetto dell’ambiente in rapporto ad uno scenario critico.
Regola tecnica prevenzione incendi palestre
La regola tecnica prevenzione incendi palestre e centri sportivi, di natura pubblica e privata, tiene conto non solo della superficie ma anche della capienza. A partire dai 200 metri quadri e da una capienza superiore a 100 persone, entrano in vigore le norme attinenti agli obblighi di prevenzione incendi. Le manifestazioni temporanee e gli eventi sportivi aperte al pubblico non ne sono interessati.
Riepilogando
Sono sostanzialmente tre le categorie attività a cui la prevenzione incendi è destinata. Le lettere A, B, C indicano il livello di semplicità della struttura. Nello specifico, l’iter burocratico risulta molto diverso in termini di controlli e di tempistiche del certificato.
Progetto Antincendio
Categoria A: la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco non è effettuata preventivamente.
Categoria B e C: richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco l’incarico di esaminare il progetto dell’impianto è compito degli enti e dei privati, responsabili delle varie attività commerciali. Tutto ciò sia nel caso di nuove costruzioni che di impianti esistenti. In questo caso ultimo, urge accertarsi che non si sia registrato un peggioramento delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a prima.
Occorre presentare poi al comando il documento che attesta l’inizio dell’attività. Per le categorie A e B, il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà dettagliate verifiche entro 60 giorni. Eventuali situazioni di pericolo potenziale, una volta rilevate, verranno segnalate al referente di turno. Di converso, in caso di esito positivo del controllo, verrà rilasciata la copia del verbale del controllo tecnico in sostituzione del certificato.
Nel caso della Categoria C, i controlli vengono effettuati sempre entro 60 giorni da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. Se non si segnalano anomalie, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal controllo tecnico.
Riassumendo la situazione attuale in riferimento all’attuale Normativa Antincendio, è opportuno citare quanto indica il DPR 151:
- Al di sotto delle 100 persone, non scattano obblighi di presentazione della documentazione o della SCIA. Tuttavia, per ragioni di sicurezza antincendio, vanno fatti tutti gli accertamenti del caso. Le decisioni finali vengono prese in rapporto alla valutazione effettiva delle soglie di rischio.
- Diverso è il discorso per strutture in grado di ospitare un numero di persone superiore a 100. In questa casistica è necessario che i titolari ottengano un feedback positivo sulla fattibilità del progetto. Tocca poi al CPI effettuare il sopralluogo.
Conclusioni
Al Codice contenente la normativa anti-incendio va dato atto di aver dato il via ad una maggiore elasticità delle normative. Risultato finale? I professionisti impiegati nei vari settori hanno maggiori alternative in materia di soluzioni. Inoltre, le procedure di regole vanno incontro ad una notevole semplificazione.
Per concludere, Nel ruolo di titolare di attività non si è sempre informati circa l’obbligo di adeguamento alle normative antincendio. Perciò, è scelta saggia lasciar effettuare ad un tecnico Prevenzione incendi e Progettazione antincendio l’analisi di riferimento. Da qui, attenersi al suo report sarà imprescindibile.