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La normativa antincendio autorimesse e garage: l’importanza della sicurezza:
Negli ultimi tempi si sente spesso parlare dell’importanza della sicurezza e della prevenzione in diversi aspetti della vita di tutti i giorni. Anche nella realtà quotidiane collegate alle abitazioni nei condomini, è necessario comprendere quali sono le normative collegate e rispettare gli obblighi previsti dalla legge.
Le situazioni spesso non sono sempre chiare, anche perché ci si confonde tra le diverse norma poste in essere e gli eventuali aggiornamenti. Inoltre a rendere le cose più difficili vi sono anche i regolamenti di condominio non sempre chiari e precisi. Un esempio è quello della normativa antincendio per le autorimesse e garage privati.
Troppe volte si fa confusione tra il concetto di garage o come anche definito box auto e quello di autorimessa. Le autorizzazioni sono differenti e anche se si è proprietari di uno spazio collegato all’abitazione, non si è liberi di fare e di porre al suo interno qualunque cosa. Per questo motivo, comprendere alcune regole basilari può essere molto utile al fine di evitare problemi con gli altri condomini.
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I Garage privati o box auto la loro importanza
Il termine garage e box auto nella normativa di legge ha lo stesso significato. Le sue caratteristiche sono bene delineate, dato che viene definito come un luogo destinato al parcheggio o ricovero di un’auto con misure inferiori a 40 metri quadri. La definizione si applica a qualunque forma di garage, sia se presente all’interno di un condominio, sia nel caso in cui sia una villetta indipendente.
Per chi ha acquistato casa prima del decreto Semplifica-Italia del 2012 si sarà trovato ad avere un’unità abitativa con la presenza di un box auto e un garage.
La legge Tognoli del 1989 prevedeva l’obbligatorietà, ove fossero presenti, di venderli insieme all’unità abitativa dato che il garage o del posto auto erano considerati parti inscindibili. Il carattere pertinenziale è stato abrogato successivamente permettendo di slegare il box auto.
Dato che spesso il proprietario di un garage può essere un soggetto differente e che non abita in nel condominio, può essere molto importante comprendere quali sono i limiti o i propri diritti nell’utilizzare questo spazio e ovviamente gli obblighi da rispettare.
La trasformazione del garage
Il garage è una realtà indispensabile nella società moderna. Infatti l’aumento delle auto, e la riduzione degli spazi disponibili per poter parcheggiare, ha fatto acquistare nel tempo un grandissimo valore a questo bene, rendendolo non solo un luogo dove poter parcheggiare la propria auto, ma uno spazio indispensabile in cui poter accomunare una serie di oggetti.
I garage quindi si sono pian piano trasformati in posti utili anche come deposito, in cui si inizia a lasciare un gruppo di oggetti, poi successivamente si installa una scaffalatura, poi si posizionano dei mobili e lentamente si è trasformato in un vero e proprio deposito. In alcuni casi l’auto non entra nemmeno più.
Ma cosa si può tenere in un garage?
La vita in un condominio non è sempre facile, e spesso vi possono essere dei contrasti che nascono da inezie. Evitare altre situazioni che possono portare a cause o richiami da parte dell’amministratore può essere molto utile.
Le modifiche del garage
Prima di iniziare ad utilizzare il garage anche come deposito e per una destinazione differente da quello del parcheggio della macchina, è quindi fondamentale domandarsi cosa si può fare all’interno di un garage e quali sono le modifiche che di possono apportare in un box auto.
Per quanto riguarda eventuali migliorie che si decidono di applicare al proprio garage, la normativa vigente all’art 1102 del codice civile, stabilisce che il proprietario del box può intervenire con qualunque forma di miglioramento, senza però alterare il decoro e l’estetica degli spazi comuni. La norma in essere è abbastanza vaga.
In base ad essa quindi, se per esempio volete modificare la porta basculante o la saracinesca sostituendola con un altro modello, sarà possibile compiere tale azione, senza chiedere nessuna autorizzazione, solo rispettando quello che è l’aspetto estetico del condominio.
La situazione è differente se invece avete bisogno di allargare l’entrata del box, avendo intenzione di acquistare una vettura più larga e per esempio semplificarvi la vita con manovre più facili. L’art 1102 infatti, specifica che gli interventi che modificano le strutture condominiali e il loro aspetto estetico non possono essere effettuati in maniera autonoma. In questo caso non basta rispettare il decoro, ma per intervenire dovete chiedere il consenso di tutti i condomini e l’autorizzazione dell’amministratore del condominio, anche se dovete allargare la basculante di solo pochi centimetri.
Cosa si può tenere in garage
Altro problema riguarda l’utilizzo che si può fare del box. La norma quando va a definire il garage, lo considera come uno spazio adibito solo al ricovero dell’auto. Quindi sorge il problema di considerare se sia possibile applicare una scaffalatura, oppure un armadio, trasformando il garage in deposito.
Quali sono le regole che devono essere seguite?
Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la sentenza della Corte di Cassazione n°14671/2014, nella quale si ribadisce che il proprietario del box auto può utilizzare lo spazio nel modo che preferisce, ma rispettando le normative di legge e la destinazione d’uso.
In base a quanto specificato dalla sentenza, sarà quindi possibile adibire il garage a spazio di deposito, quindi per esempio per riporre oggetti, oppure mezzi utili per l’attività commerciali, oltre che l’auto. L’assemblea di condominio non può impedire che ciò avvenga.
Però si dovrà rispettare la normativa di legge.
Quindi i materiali non dovranno essere pericolosi o infiammabili in modo da arrecare danno alle realtà vicine. La legge lascia una certa libertà al proprietario invitando sempre all’utilizzo di un certo buon senso. Potrebbe anche essere utile, disporre di un estintore nel garage, anche se non è obbligatorio.
Il posto auto
Infine bisogna considerare anche l’eventuale utilizzo del posto auto, definito dall’art 1117 del codice civile come uno spazio adibito a parcheggio.
Può essere al chiuso oppure all’aperto. In base all’art 41 l. 1150/42, nella costruzione dei nuovi edifici era obbligatorio adibire uno spazio riservato al parcheggio con una misura pari a un metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Quindi per ogni unità abitativa dovrebbe essere disponibile anche un posto auto. L’utilizzo di questo spazio è simile a quello del garage, nel senso di poter essere impiegato solo in base alla sua destinazione d’uso. Inoltre come nel caso dei box, mentre la legge Tognoli vincolava il posto auto all’unità abitativa, la nuova normativa prevede che in caso di vendita di un immobile il posto auto possa essere staccato dall’unità abitativa e alienato separatamente, ma solo per la destinazione d’uso specifica di parcheggio.
Le autorimesse e la regola tecnica verticale
Con il termine autorimessa si considera un’area coperta con annessi servizi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli. Può essere completamente chiusa, oppure all’aperto, o mista, nel senso di prevedere uno spazio al chiuso e uno all’aperto.
L’autorimessa condominiale o più comunemente definita parcheggio condominiale è una particolare tipologia di autorimessa in cui la proprietà è condivisa tra più soggetti. Ciò vuol dire che più individui hanno diritto di accesso al suo interno e possono quindi sistemare le proprie auto al suo interno. Le autorimesse condominiali, possono essere suddivise in spazi predefiniti come i box auto o i garage, chiusi e indipendenti, oppure in semplici posti auto.
La normativa in materia di prevenzione incendi fa riferimento alla regola tecnica verticale autorimesse introdotta con il decreto del 21 febbraio del 2017. In base ad essa si determina un netto cambiamento nella definizione delle autorimesse. Infatti prima venivano classificate in base al numero di autoveicolo presenti. Il CPI autorimessa doveva essere effettuato solo nel caso di un numero di auto presenti superiori a 9. Con la nuova regola tecnica verticale invece si prevede una distinzione in base al numero di metri quadri. L’autorimessa quindi che abbia una superficie superiore ai 300 mq sarà soggetta alla normativa antincendio. Inoltre in conseguenza del nuovo decreto sono state introdotte anche delle attività che prima non venivano prese in considerazione.
Ad esempio in caso di presenza di più di 10 veicolo, ma con una superficie inferiore ai 300 metri quadri, non verrà richiesto il CPI autorimesse. Viceversa se la superficie è maggiore di 300 mq ma il numero di macchine è inferiore o uguale a 9 ora si richiede il certificato di prevenzione incendio.
La prevenzione incendi condominiali: CPI autorimessa
Il CPI è l’acronimo che sta ad indicare il certificato di prevenzione incendio. È un documento che viene redatto da un tecnico abilitato o dai vigili del fuoco, e attesta che un determinato luogo rispetti la normativa vigente riguardante la prevenzione incendi. Il Decreto autorimesse del 1°agosto del 2011 ha introdotto, al punto 75, tra le attività che sono soggette al rilascio del CPI, anche le autorimesse pubbliche e private o i parcheggi multiplano che abbiano una superficie superiore ai 300 mq.
Queste vengono inoltre divise in tre categorie, A, B, C.
Nella prima vengono inglobate quelle fino a 1000 mq, nella seconda le autorimesse tra 1000 mq e i 3000 mq, infine nell’ultima categoria quelle superiori a 3000 mq. La differenziazione di categoria implica una installazione di strutture antincendio ben definite. Per esempio, nel caso delle autorimesse fino a 300 mq si richiederà una tipologia di porte antincendio di spessore inferiore rispetto a quelle della categoria successiva.
Ogni autorimessa per essere utilizzata avrà quindi bisogno di ottenere il CPI autorimesse, il quale dovrà essere poi successivamente rinnovato. Nel caso del condominio, il responsabile predisposto a richiedere e ottenere il CPI autorimesse è l’amministratore.
Testo coordinato autorimesse
IL testo coordinato autorimesse è il documento nel quale sono state redatte tutte le specifiche normative in base alla quale poter ottenere il CPI autorimessa.
Al suo interno vengono indicati i nuovi parametri riguardanti la distinzione delle autorimesse in proporzione alla loro esenzione, le norme che sono necessarie rispettare per la costruzione delle nuove autorimesse e le specifiche tecniche. In base alla tipologia di ampiezza delle strutture il testo coordinato autorimesse specifica le strutture necessarie che devono essere installate in modo da porte rispettare gli standard di sicurezza.
Il testo coordinato autorimesse è uno strumento fondamentale non solo nel caso di costruzione di nuove strutture abitative con annessi spazi adibiti a garage, ma anche per chiarire la normativa vigente e rendere possibile l’adeguamento di quelle autorimesse esistenti in modo che vengano rispettate i nuovi standard di sicurezza. Le sanzioni per la mancato applicazione della normativa in essere sono molto elevate.