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Cpi Antincendio, Cos’è ? Significato,Rinnovo e Durata.

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Cos’è il CPI prevenzione incendi?

Si tratta di un particolare documento che certifica e garantisce che un determinato fabbricato è perfettamente aderente alla normativa anti incendio e detiene tutti i requisiti obbligatori in materia di sicurezza anti-incendio. Scopri il nostro Corso Antincendio Milano.

Tale attestato non è necessario per tutte le tipologie di fabbricato, ma è la normativa giuridica ad elencare tutti quelli che debbono obbligatoriamente richiederlo e successivamente rinnovarlo.

E’ il Decreto Ministeriale n. 151 promulgato il 1 agosto 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel settembre successivo a riportare nell’allegato 1 l’elenco completo dei fabbricati che sono soggetti all’obbligo del Certificato di Prevenzione Incedi. Tale normativa è stata successivamente aggiornata nel 2017 ampliando di fatto l’ambito applicativo della norma.

Anche tutte quelle attività che sono esonerate dal richiedere il rilascio del CPI, sono in ogni caso tenute a rispettare la normativa anti incendi.

Il possesso di tale attestato è dunque garanzia totale che il fabbricato per il quale il documento è stato rilasciato è stato realizzato secondo i crismi previsti dalla normativa anti incendio; l’obbligo del rilascio del CPI nasce dall’esigenza di tutela della collettività.

Nell’ambito dell’allegato 1 del Decreto 2011 che elenca le attività che devono obbligatoriamente avviare la pratica di richiesta CPI per essere in regola, i fabbricati vengono suddivise in tre categorie contrassegnate dalle lettere A, B e C in base al rispettivo grado di rischio. A seconda della categoria di appartenenza, variano le modalità burocratiche per il rilascio del CPI.

Come richiedere il CPI? Quando è obbligatorio?

Le modalità di richiesta del certificato hanno inizio mediante la presentazione di un istanza al comando provinciale dei vigili del fuoco; tale istanza deve essere obbligatoriamente presentata primo dell’inizio dell’esercizio di attività e deve riportare segnalazione ufficiale di inizio attività, tutta la documentazione a corredo della pratica e gli eventuali allegati.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia regolare ricevuta di ricevimento dopo aver verificato che la documentazione a sue mani sia completa ed esaustiva.

Cpi Antincendio

Per tutti i fabbricati ricompresi nelle categorie A (basso rischio) e B (rischio medio), i vigili del fuoco avranno 60 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per porre in essere tutti quei controlli a campione (attraverso sopralluoghi e visite mirate) necessari ad accertare l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa anti incendio e la rispetto di tutte le linee guida previste dalla disciplina giuridica in merito alla prevenzione degli incendi.

Tutti i fabbricati inclusi nella categoria C (ad alto rischio) hanno l’obbligo di richiedere al comando provinciale dei vigili del fuoco l’emissione dell’attestato previo un sopralluogo preventivo.

In definitiva i controlli eseguiti dai vigili del fuoco saranno a campione o in base a valutazioni settoriali, per i fabbricati in categoria A e B, mentre saranno certamente eseguiti per i fabbricati ad alto rischio.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco, dunque, rilascia ai fabbricati in categoria A e B copia del verbale di visita tecnica secondo procedure leggermente diverse a seconda del grado di rischio mentre per i fabbricati in categoria C i vigili del fuoco, terminati i controlli fisici, avranno quindici giorni di tempo, in caso di esito positivo, per rilasciare la certificazione di prevenzione incendi.

Qualora invece, venissero riscontrate delle anomalie che impediscono il rilascio del CPI, i vigili del fuoco hanno facoltà di sospendere temporaneamente l’attività e richiedere la messa a norma del fabbricato.

Il rilascio del certificato è a titolo oneroso e il corrispettivo economico varia in relazione all’impegno prestato per ultimare le procedure di controllo (personale e mezzi impiegati e attrezzature utilizzate).

La validità del CPI è di 5 anni al termine dei quali sarà necessario chiederne il rinnovo.

Ogni quanto rinnovare il CPI? Q

Come abbiamo visto la scadenza formale del CPI è di 5 anni dalla data di emissione, ma non è l’unico caso nel quale è obbligatorio richiedere il rinnovo ai vigili del fuoco.

E’ necessario “rinnovare” il certificato anche ogni qualvolta siano intervenute delle modifiche sostanziali a carico del fabbricato in materia di sicurezza antincendio, quando cambia la destinazione d’uso, in caso di variazioni in termini di quantità e qualità delle sostanze contenute nei depositi e in ogni caso che siano state apportate modifiche importanti.

In questo caso, in realtà, sarebbe più corretto parlare di nuova emissione dell’attestato anziché di rinnovo.

Il rinnovo del CPI:

Si tratta di una procedura atta ad ottenere idonea certificazione attestante che il fabbricato in oggetto possiede ancora tutti i requisiti necessari in materia di sicurezza anti incendio e prevenzione degli stessi.

Volendo precisare il concetto occorre rilevare che soltanto i fabbricati di categoria C dispongono del CPI vero e proprio mentre quelli inclusi nelle prime due categorie ottengono l’autorizzazione contestualmente alla presentazione della scia; tale differenza, ad ogni buon conto, non li esime dall’obbligo di di richiedere ” Attestazione rinnovo periodico della conformità anti incendio” locuzione corretta per indicare il rinnovo del CPI.

E’ il titolare dell’attività a dover richiedere il rinnovo CPI che potrà avvalersi, in via generale, dell’ausilio di un professionista del settore.

La pratica, infatti, si compone di due parti distinte:

La prima, più generica, reca le generalità del titolare d’azienda, il certificato a suo tempo rilasciato e per il quale si chiede il rinnovo, copia della quietanza del versamento effettuato per la gestione della pratica e la dichiarazione che il fabbricato non ha subito variazione in merito alle condizioni anti incendio.

La seconda, invece, le una relazione asserverata firmata da un professionista abilitato nella quale viene specificato che “gli impianti di protezione attiva anti incendio” e gli strumenti di protezione passivi sono perfettamente funzionanti.

L’ufficio competente al quale presentare la pratica è sempre il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Volendo entrare ulteriormente nel dettaglio, è necessario precisare che esistono alcune particolari categorie di attività per le quali la scadenza, che è solitamente di 5 anni, viene elevata a dieci anni.

Non avviare la pratica per il rinnovo del CPI è un illecito ed è anche una manovra inutile poiché il comando provinciale dei vigili del fuoco tiene traccia dei certificati rilasciati e ne conosce le scadenze per cui potrebbe tranquillamente operare dei controlli in merito.

Non rinnovare l’attestato presuppone ipotesi di reato; per questo motivo è prevista un’ammenda pecuniaria da 258 a 2.582 euro oppure l’arresto con reclusione fino a un anno.

Attività soggette a CPI

In conclusione, volendo riepilogare le direttive guida del Decreto ministeriale del 2011, le attività che debbono richiedere obbligatoriamente il certificato sono quelle ricomprese nella categoria C ad alto rischio.

La classificazione trae presupposto dal fatto che negli edifici si possono generalmente individuare tre categorie di attività:

  • Centrali termiche (attività74)
  • Autorimesse (attività 75)
  • Ascensori ed edificio (attività 77)

Su questa base lo schema che riassume le attività ricomprese nella categoria C sono quelle aventi le seguenti caratteristiche:

  1. Centrali termiche con potenza focolare maggiore di 700 Kw;
  2. Autorimessa oltre i 3000 metri quadrati;
  3. Edificio con altezza anti incendio maggiore di 54 metri.

Tutti i fabbricati ricompresi in categoria C saranno dunque soggette alla seguente trafila per le procedure di prevenzione anti incendi:

  1. Redazione del progetto vvf firmato da professionista accreditato
  2. Presentazione del progetto ai vvf
  3. Effettuazione dei lavori edili e per impianti in attività 74,75 e 77 con successivo controllo da parte del tecnico
  4. Redazione di SCIA e relazione asserverata
  5. Presentazione della documentazione presso vvf
  6. I vvf rilasciano ricevuta di presentazione SCIA
  7. Sopralluogo vvf entro 60 giorni
  8. Rilascio CPI

Per le altre attività in categoria A e B la procedura è più snella non essendo obbligatoria la produzione del CPI.