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RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA

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Informazioni

Corso di 32 ore volto a fornire le conoscenze utili e specifiche in funzione dell’attività svolta dal lavoratore per meglio comprendere e rappresentare le problematiche presenti nel proprio ambiente di lavoro e partecipare con competenza alle gestione della sicurezza aziendale nella definizione di misure di prevenzione e protezione. La formazione è soggetta ad aggiornamento annuale di durata variabile in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda.

AGGIORNAMENTO (lav. < 50)

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Informazioni

Aggiornamento annuale di 4 ore per RLS in attività con numero di lavoratori inferiore a 50. In funzione delle esigenze è possibile approfondire diverse tematiche: rischi specifici, comunicazione, aspetti normativi dell’attività di rappresentanza, valutazione dei rischi, etc. La partecipazione al corso presuppone il possesso dell’attestato del precedente corso base.

AGGIORNAMENTO (lav. > 50)

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Informazioni

Aggiornamento annuale di 4 ore per RLS in attività con numero di lavoratori inferiore a 50. In funzione delle esigenze è possibile approfondire diverse tematiche: rischi specifici, comunicazione, aspetti normativi dell’attività di rappresentanza, valutazione dei rischi, etc. La partecipazione al corso presuppone il possesso dell’attestato del precedente corso base.

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Informazioni Aggiuntive

L’attenzione normativa alle questioni relative alla sicurezza sul lavoro è realtà da circa due decenni. Dopo una prima legge importante nel 1994, la situazione è cambiata radicalmente nel 2008, con l’approvazione del decreto legislativo n°81, che ha modificato in maniera sostanziale le linee che definiscono i compiti delle varie figure che operano all’interno dell’azienda e che, oltre ai compiti di natura lavorativa, devono espletare anche quelli relativi alla sicurezza, facendo in modo di tutelare i lavoratori in caso di situazioni di urgenza o emergenza, facilitando le procedure di soccorso e il lavoro dei professionisti deputati alla gestione medica e paramedica. Corso Rls Milano

Tra le figure che si occupano della sicurezza in ambito aziendale c’è il RLS. Cos’è il RLS? Quali sono i suoi compiti? Il RLS (acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è una delle figure che sono state inserite nella quotidianità delle aziende, con l’obiettivo di rendere più facile la gestione di emergenze e urgenze.

La figura del RLS è stata istituita per la precisione a seguito dell’approvazione della Legge 626/1994 e, secondo quanto riportato dal suddetto testo normativo, si può definire come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

RLS

Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS è nominato tra i lavoratori mentre quando il numero di dipendenti supera tale cifra si fa riferimento alle rappresentanze sindacali. In assenza di riferimenti relativi alle rappresentanze sindacali si torna a considerare la necessità di nominare il RLS tra i lavoratori dell’azienda. Il nominativo del RLS deve essere comunicato annualmente all’INAIL.

Il RLS è sempre uno in ogni realtà aziendale? La risposta è negativa. A seconda del numero di lavoratori impiegati varia anche quello dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza che devono essere nominati a norma di legge. Ecco un quadro riassuntivo dell’intera situazione:

  • Aziende con un numero di lavoratori minore o uguale a 200: obbligo di nomina di un solo Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione  in base al decreto legislativo 81/2008.
  • Aziende con un numero di lavoratori compreso tra i 201 e i 1000: obbligo di nomina di 3 Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione  in base al decreto legislativo 81/2008.
  • Aziende con un numero di lavoratori superiore ai 1000: obbligo di nomina di 6 Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione  in base al decreto legislativo 81/2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, in virtù di questo suo incarico fondamentale per la coordinazione tra i diversi attori aziendali in caso di urgenza o emergenza, ha diritto a permessi retribuiti. La disciplina relativa a questo punto è legata alla legge del 1994, dove si considera come base la richiesta di 12 ore di permessi retribuiti nell’arco di un anno solare.

La richiesta di permesso deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 48 ore di anticipo.

Come già ricordato, il rinnovamento più sostanziale delle caratteristiche del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si è avuta con l’approvazione del decreto legislativo 81/2008, che ha stabilito che ogni azienda debba avere al suo interno una o più figure di questa natura, elette o designate dai lavoratori.

Il RLS deve compiere determinate mansioni, ma ha anche specifici diritti. Vediamo assieme qualche informazione in merito.

Il RLS ha sia diritti sia compiti sia diritti. Per quanto riguarda il primo punto, ossia le mansioni che deve svolgere dopo la nomina, questi sono gli aspetti fondamentali:

  • collaborazione con il datore di lavoro per il miglioramento della qualità di vita in azienda;
  • ascolto dei problemi portati in evidenza dai dipendenti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Alle suddette segnalazioni devono seguire appositi controlli;
  • partecipazione alle riunioni periodiche che vengono convocate in ottemperanza alle disposizioni della legge 626/94;
  • controllo dell’effettiva realizzazione degli interventi programmati in seguito alle segnalazioni e alla scoperta di determinati problemi;
  • gestione di un rapporto diretto con gli organi di controllo che si occupano di valutare i rischi e di salvaguardare la sicurezza dei dipendenti.

Cosa si può invece dire sui diritti del RLS? Ecco uno schema riassuntivo in merito. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha il diritto a:

  • Informazione
  • Formazione
  • Partecipazione
  • Controllo

Per avere la possibilità di esercitare i suoi diritti e, conseguentemente, di svolgere in maniera completa i propri compiti, il RLS deve avere accesso ai luoghi di lavoro e, contestualmente, deve ricevere in maniera dettagliata tutte le informazioni che possono aiutarlo a comprendere l’effettiva natura dei rischi in ambito aziendale, così da poter eventualmente operare a livello precauzionale.

In tale ottica è possibile collocare l’obbligo da parte del datore di lavoro di consultare il RLS in merito sia alla valutazione dei rischi, sia alla programmazione dei vari interventi di prevenzione, che prevedono ovviamente il fatto d’informare i lavoratori sui livelli di sicurezza e sui pericoli presenti nel luogo in cui passano gran parte delle ore della loro giornata.

Tra i diritti del RLS c’è anche la ricezione di un’adeguata formazione – di questo argomento parleremo in seguito – fondamentale per acquisire tutti le competenze atte non solo ad aiutare i lavoratori a muoversi in caso di emergenza o urgenza, ma fondamentali per capire se le misure prese per migliorare i livelli di sicurezza non risultano sufficienti (in questi casi tra i compiti del RLS può esserci anche la sollecitazione di un intervento delle autorità competenti).

Quando ci si chiede cos’è il RLS è bene sia tenere come riferimento la defizione che abbiamo ricordato nei paragrafi precedenti, sia avere le idee chiare sul fatto che esistono diverse tipologie di RLS.

Quali sono? Ecco l’elenco.

  • RLS territoriale: conosciuto anche come RLS di comparto, questa figura esercita le sue competenze e svolge i compiti del RLS in riferimento a tutte le realtà aziendali e unità produttive di un determinato territorio. La sua presenza è necessaria nei casi in cui non viene nominato un RLS aziendale interno. La designazione del RLS territoriale o di comparto avviene sulla base di accordi collettivi nazionali e interconfederali, sempre con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori.
  • RLS di sito produttivo: questa figura è prevista per realtà aziendali che si distinguono per via della presenza di più cantieri. Un esempio al proposito sono gli impianti siderugici, i grandi cantieri edili, i centri di trasporto. Le diverse unità aziendali operanti in un medesimo sito si impegnano a individuare il RLS di sito produttivo, che è anche incaricato di svolgere funzioni di coordinamento tra i RLS dei vari cantieri/unità produttive.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 47 del decreto legislativo 81/2008, l’elezione dei RLS – qualsiasi sia la tipologia – deve avvenire in una sola giornata. A tale scopo viene generalmente designata la Giornata Nazionale della Sicurezza sul Lavoro.

Corso RLS: tutte le informazioni sui percorsi formativi

Come già ricordato, tra i diritti del RLS rientra la frequentazione di specifici percorsi formativi, che garantiscono a questa figura la possibilità di operare con sicurezza e nell’interesse dei lavoratori dell’azienda.

La formazione del RLS è disciplinata tenendo conto dei contenuti dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008. Le modalità e gli effettivi tempi della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale, ma è bene ricordare che non è possibile scendere sotto le 32 ore di formazione.

Tenendo conto di questo valore temporale, come si articola un corso RLS. Vediamo assieme qualche elemento utile sul programma.

  • 1° giornata di corso: principi di ordinamento giuridico relativi alla sicurezza sul lavoro e al modo in cui viene regolamentata. La prima giornata vede l’analisi di aspetti come le direttive europee in merito a salute e sicurezza sul lavoro, non senza un occhio allo Statuto dei Lavoratori e ai contenuti del Codice Civile e Penale relativi a tale tema.
  • 2° giornata di corso: la 2° giornata di corso per RLS prevede un’analisi dei compiti dei vari attori che, a diversi livelli, sono coinvolti nella sicurezza sul luogo di lavoro. Si parlerà quindi dei compiti del datore di lavoro, di quelli del RSPP, ma anche di come queste persone devono interagire con i lavoratori per garantire il massimo della sicurezza in azienda. Altro contenuto importante della 2° giornata di corso riguarda il modo di relazionarsi con progettisti e altri tecnici che si occupano della manutenzione degli spazi aziendali e che, automaticamente, hanno un’importante responsabilità per quanto riguarda il livello di sicurezza in azienda.
  • 3° giornata di corso: la 3° giornata di corso per RLS è dedicata all’individuazione e alla classificazione dei fattori di rischio. Da qui si passa alla considerazione delle varie tipologie d’infortunio e a quelle che sono le modalità più utili per risolvere la situazione nella maniera più tempestiva possibile.
  • 4° giornata di corso: la 4° giornata del corso RLS è dedicata all’approfondimento delle tecniche di comunicazione. Durante questa parte di corso si parla di processi di comunicazione organizzativa, di strumenti per trasmettere le informazioni e di valutazione dell’impatto psicologico degli infortuni e delle situazioni di emergenza e urgenza.
  • 5° giornata di corso: la 5° giornata del corso RLS è dedicata alla valutazione del rischio rumore, del rischio da radiazioni ionizzanti e del rischio legato all’esposizione a campi elettromagnetici.
  • 6° giornata: la 6° giornata del corso RLS è dedicata all’analisi del quadro legislativo relativo alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.
  • 7° giornata: la 7° giornata del corso RLS è dedicata a rischi legati all’analisi di rischi alla movimentazione manuale di carichi, e a un’attenzione incentrata su quelli legati all’esposizione ad agenti chimici.
  • 8° giornata: durante l’8° giornata del corso per RLS viene affrontato l’argomento del rischio legato a macchine, attrezzature elettriche e apparecchi di sollevamento. Sempre nel corso di quella che è la giornata conclusiva del percorso formativo – tenendo conto del minimo sindacale di 32 ore – si forniscono ai corsisti dettagli relativi alla manutenzione periodica degli apparecchi utilizzati sui vari luoghi di lavoro e che possono essere fonte di pericolo.

Quello appena presentato è uno schema ideale di un corso RLS, caratterizzato da un monte ore minimo sulla base degli articoli della legge 81/2008. Quali caratteristiche pratiche deve avere un corso per RLS affinché sia efficace? Ecco alcuni aspetti che è bene non tralasciare e che sono fondamentali per distinguere la qualità degli enti che propongono i corsi:

  • Interattività: questa peculiarità tecnica è fondamentale. Gli utenti dei corsi per RLS devono essere incentivati alla partecipazione, in quanto solo così è possibile garantire ai partecipanti l’acquisizione di quelle conoscenze pratiche necessarie a operare in maniera efficace.
  • Documentazione completa: i docenti sono tenuti a fornire ai corsisti tutto il materiale didattico necessario alla frequentazione del corso. Il materiale comprende slide, bibliografia, documenti utili per le esercitazioni.
  • Formazione dei docenti: un corso per RLS di qualità prevede l’intervento di formatori con alle spalle percorsi professionali strutturati e specializzati nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Risulta poi opportuno ricordare che, in conclusione al percorso di formazione per RLS, viene rilasciato un attestato di frequenza.

RLS: cosa succede in caso di mancato adempimento degli obblighi di formazione

Per capire meglio cos’è non basta soffermarsi sull’aspetto della formazione. A tal proposito riteniamo opportuno dare qualche indicazione sulle conseguenze relative al mancato adempimento degli obblighi formativi.

In questo caso sono previste le seguenti pene:

  • Detenzione del datore di lavoro o dell’imprenditore fino a 4 mesi.
  • Ammenda pecuniaria compresa tra i 1.200 e i 5.200€.

Le pene sanzionatorie appena citate vanno moltiplicate per il numero dei lavoratori non formati/informati all’interno di un determinato contesto aziendale. Dal 2013 le sanzioni pecuniarie sono intendersi maggiorate del 9,6%.

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