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Addetti alle Emergenze e Prevenzione Incendi

Addetti alle Emergenze
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Introduzione

Come ben sappiamo, ogni individuo sulla Terra mette al primo posto la propria salute, sia in rapporto a quella degli altri, ma anche come priorità personale. La tutela della salute è quindi un importantissimo fattore che può prendere anche le sembianze di un lavoro vero e proprio.

Esempi sono i medici, gli infermieri, i carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine ecc. Tutte queste figure, e altre, svolgono compiti diversi e operano in settori altrettanto diversi, ma hanno in comune lo scopo del loro operato: la tutela della salute del cittadino. Un ambito particolare della tutela della salute è la prevenzione. Vieni a scoprire il nostro Corso Antincendio Milano.

Addetti alle emergenze e prevenzione incendi:

Come detto prima, la tutela della salute veste anche i panni di un vero e proprio lavoro. Le persone che sono impiegate e quotidianamente operano in questo settore sono veramente tante. Qui però si pone davanti a noi un grande interrogativo: quanti devono essere, in totale, gli addetti antincendio e pronto soccorso? La risposta non è facile, ci trae in inganno e non è assolutamente ovvia, ma neanche così banale come sembra. Tanti sono i fattori e gli elementi da considerare per trovare una risposta a questo interrogativo. Certamente il primo e in assoluto responsabile è il datore di lavoro, che ha la piena responsabilità di ciò che accade all’interno di un’azienda e quindi, di conseguenza, anche della gestione di un’eventuale emergenza sul posto di lavoro.
Tra le indicazioni normative, il portavoce in primis degli addetti alle emergenze, è il DLgs 81/2008. Non prendiamo in considerazione tutti gli articoli, ma solamente quelli con una notevole importanza.

Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

Il datore di lavoro, ma anche i dirigenti ai quali vengono attribuiti determinati compiti, devono: […] incaricare preventivamente alcuni lavoratori circa l’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e allo sgombero dei luoghi di lavoro in caso di emergenze di pericolo, devono attuare misure di salvataggio, di primo soccorso e, quindi, di gestione dell’emergenza; […] adottare le misure congrue per la prevenzione degli incendi e per l’evacuazione di tutti i luoghi di lavoro, e per la situazioni di pericolo grave e immediato.

Le misure che gli impiegati mettono in atto, vengono programmate scrupolosamente su misira dell’azienda, devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, all’unità produttiva e al numero dei lavoratori presenti al momento del danno.

Articolo 43: Disposizioni generali:

Il datore di lavoro ha inoltre il compito di gestire i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, antincendio e gestione dell’emergenza; incarica preventivamente i lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio.

Non esiste una risposta determinata a questa domanda poichè, come dice la legge, il numero degli addetti alle misure di sicurezza deve essere “adeguato”. Ma cosa significa il termine “adeguato”? Significa che è il datore di lavoro a decidere tale numero tenendo conto di diversi parametri.

A darci una mano è il riferimento alla sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 22334: Racconda uno sfortunato evento accaduto in una notte nell’hotel P.P, quando due ragazze, ospiti del suddetto hotel, generarono involontariamente un incendio svuotando un posacenere pieno di mozziconi in un cestino della spazzatura, il quale si incendiò e il fuoco si propagò in tutto l’hotel. Durante questo sfortunato evento persero la vita alcune persone, mentre, fortunatamente, la maggior parte degli ospiti riuscì a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza. Secondo la Corte

Costituzionale, la notte dell’incendio non era presente alcun componente addetto a fronteggiare le emergenze. Se qualcuno di loro fosse stato presente allora non sarebbe successo nulla, non ci sarebbe stato neanche un morto.

Erano presenti solamente il portiere e il facchino che, poichè privi delle conoscenze su come fronteggiare un’emergenza scatenata da un incendio e privi quindi dell’addestramento tipico dei componenti della squadra di emergenza, non poterono fare nulla.

Il termine “adeguati” vuol fare intendere quindi che in qualsiasi momento siano sempre presenti componenti della squadra di emergenza, pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza poichè possiedono le conoscenze adeguate ad intervenire. Per concludere, non è possibile rispondere alla domanda “qual è il numero minimo di persone addette alle emergenze?” poichè bisogna prima interrogarsi se è possibile garantire la gestione delle emergenze in qualsiasi momento e qualsiasi condizioni.

Tutto quindi dipende dall’organizzazione del luogo di lavoro, poichè gli addetti al primo soccorso e all’antincendio vengono nominati tra il personale di lavoro e vengono formati secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008.
In sintesi, l’addetto alla prevenzione incendi e l’addetto alle emergenze viene nominato tra i dipendenti, designato dal direttore di lavoro e in misura variabile in base ad alcuni criteri.

 

Un lavoratore può rifiutare la nomina di addetto alla prevenzione incendi o l’incarico di addetto al primo soccorso?

Il datore di lavoro ha il compito di nominare gli addetti all’antincendio e al primo soccorso secondo un numero adeguato. La domanda che ci poniamo è: il dipendente che viene incaricato, è obbligato ad accettare la nomina di addetto alle emergenze? Il datore di lavoro ha anche il compito di progettare e di rendere operativa la struttura organizzativa e tutto ciò che concerne la gestione delle emergenze, indicando vari aspetti: il personale addetto, i materiali e gli strumenti da utilizzare, le regole da osservare, le procedure operative cui attenersi. Inoltre è tenuto a stilare anche appositi piani di primo soccorso, di antincendio e di evacuazione dei vari luoghi.

Gli addetti all’antincendio e al primo soccorso sono nominati a proprio insindacabile giudizio; ovviamente durante la nomina, il datore di lavoro deve tener conto delle capacità dei vari lavoratori, della loro responsabilità, della loro professionalità, affinchè vengano nominati soltanto i lavoratori ritenuti idonei, in grado di gestire le emergenze e di saper agire adeguatamente durante un intervento. è importante anche tener conto della turnazione del personale durante l’assegnazione dei compiti. Colui che è stato nominato per gestire le emergenze, è obbligato per legge ad accettare tale compito, fatto salvo la presenza di un valido e giustificato motivo.

Affichè un dipendente rinunci all’incarico, le uniche motivazioni affinchè egli venga solleato da tale compito, sono di tipo medico e interessano la salute del dipendente. Per presentare la rinuncia, il dipendente deve provvedere ad un certificato medico che attesti che il suddetto non è in grado di attuare quel compito poichè presenta particolari patologie tali da impedirgli di svolgere l’incarico assegnatogli.

Ad esempio, se il dipendente è soggetto a crisi di panico, non può certo rappresentare un sostegno per gli altri in quel momento, non può fronteggiare un emergenza e intervenire poichè necessita egli stesso di aiuto da parte delle altre persone. In questo caso, e in presenza di casi simili, il datore di lavoro provvederà a sollevare il dipendebìnte da tale compito, assegnandolo successivamente ad un altro impiegato.

Se il dipendente cui è assegnato l’incarico di intervenire durante le emergenze non possiede particolari patologie tali da impedirgli lo svolgimento dello stesso, allora egli non ha possibilità di rifiutare la nomina di addetto.

Come avviene la nomina e cosa succede dopo essa?

La nomina di addetto alle emergenze viene comunicata al dipendente attraverso una comunicazione ufficiale. Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’incaricato dovrà seguire un corso sia per addetto antincendio che per addetto al primo soccorso. I corsi che i dipendenti nominati possono seguire sono vari, si differenziano in base al livello di rischio assegnato all’azienda. Il dipendente incaricato non dovrà pagare nulla, poichè l’intero costo del corso di formazione è completamente a carico del datore di lavoro.

Naturalmente la frequenza al corso è obbligatoria per il corso antincendio rischio alto. Invece per quanto riguarda il corso antincendio rischio basso e il corso antincendio rischio medio anzichè lezioni frontale, è possibile seguire un corso online comodamente da casa.

Al termine di ciascun corso, gli incaricati saranno sottoposti ad un test finale che rilascia l’attestato di addetto qualificato antincendio o primo soccorso.